Art. 7.
(Organi).

      1. Sono organi della Fondazione: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico e il collegio dei revisori dei conti.
      2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.
      3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. Il presente comma non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d).
      4. Le sedute degli organi di cui al presente articolo si svolgono in Spoleto.